Cass. civile, sez. I del 1982 numero 6383 (25/11/1982)


Il principio, in forza del quale la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta nel corso del giudizio di separazione personale, determina la cessazione della materia del contendere, tanto con riguardo alle istanze accessorie circa la regolamentazione dei rapporti attinenti allo obbligo di mantenimento o di alimenti, non può trovare deroga per il preteso interesse degli eredi alla prosecuzione del giudizio, sotto il profilo della rilevanza dell'addebitabilità o meno della separazione sui diritti successori del coniuge superstite, tenuto conto che l'incidenza di tale addebitabilità sugli indicati diritti, a norma degli artt. 548 e 585, nuovo testo, cod. civ., postula che la sentenza di separazione sia passata in giudicato al tempo dell'apertura della successione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1982 numero 6383 (25/11/1982)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti