Cass. civile, sez. I del 1982 numero 1475 (09/03/1982)


La prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2949, primo comma, cod. civ., opera con riguardo ai diritti che scaturiscono dal rapporto societario, e cioè dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto di società o che derivano dalle situazioni determinate dallo svolgimento della vita in società, mentre ne restano esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d'essere negli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni altro soggetto. Pertanto, è soggetta alla suindicata prescrizione quinquennale l'azione che il curatore di una società a r. l., dichiarata fallita, esercita, come avente causa di essa, al fine di ottenere la restituzione dai soci usciti dalla società di attività loro attribuite, previa declaratoria di nullità della deliberazione di approvazione del bilancio con conseguente distribuzione di utili ai soci, per violazione degli artt. 2423 e 2433 cod. civ., e degli atti di cessione delle quote di alcuni soci ad altri mediante il trasferimento ai soci cedenti di diritti di credito della società verso terzi, per violazione degli artt. 2445 e 2437 cod. civ. in quanto risolventisi in una parziale liquidazione della società e nel recesso dei soci cedenti al di fuori dei modi stabiliti dalla legge.

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