Cass. civile, sez. I del 1981 numero 1185 (26/02/1981)


La tutela del diritto al nome, secondo la disciplina dettata dall'art 7 COD civ con riguardo alla persona fisica, ed applicabile analogicamente anche in favore della persona giuridica, privata o pubblica, in relazione all'uguale interesse della medesima ad evitare confusione con altri soggetti, si traduce nella facoltà di chiedere la cessazione di fatti di usurpazione in senso stretto, cioè di indebita assunzione in proprio del nome altrui, ovvero di fatti che implichino comunque un abusivo impiego del nome stesso quale segno distintivo, sempre che si deduca e dimostri la possibilità di un pregiudizio economico o morale, e non anche, quindi, di fatti di utilizzazione senza finalità distintive della personalità, come tali inidonei a ledere il predetto interesse. Pertanto, qualora la frazione di un comune venga eretta in un nuovo autonomo comune con diversa denominazione, il comportamento di una società privata, con sede in quest' ultimo, che continui ad usare la denominazione del primo comune non per individuare se stessa od i suoi prodotti, ma solo per indicare la propria ubicazione, omettendo di aggiornare il relativo indirizzo, esula dalla previsione della citata norma e non é denunciabile con l'azione in essa contemplata.

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