Cass. civile, sez. I del 1980 numero 2165 (03/04/1980)


In materia di società di persone una convenzione, intervenuta fra tutti i soci, diretta allo scioglimento della società e alla attribuzione delle relative attività, senza che si sia proceduto alla totale estinzione delle passività o all'accantonamento delle somme per i crediti non ancora scaduti, benchè inopponibile ai creditori sociali ed insuscettibile di precludere il fallimento della società oltre l'anno dal compimento di tale negozio giuridico, assume, comunque, piena validità ed efficacia inter partes, e pertanto, al socio che vi abbia aderito non e consentito di contestarne la validità ed efficacia agendo maliziosamente in giudizio, oltre che in proprio, quale presunto amministratore di una società che egli stesso ha concorso a sciogliere e ad estinguere.

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