Cass. civile, sez. I del 1980 numero 2098 (01/04/1980)


L'azione di responsabilità per rovina e difetti di immobili, prevista dall'art. 1669 cod. civ., ha natura extracontrattuale, in quanto diretta alla tutela di esigenze di ordine generale trascendenti il rapporto negoziale di appalto, e, pertanto, può essere esercitata non soltanto dal committente e dai suoi aventi causa contro l'appaltatore, ma pure dall'acquirente contro il venditore, che abbia anche la veste di costruttore (nella specie, gescal).

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