Cass. civile, sez. I del 1979 numero 906 (09/02/1979)


L' art. 2379 cod. civ. delimita la nozione di nullità delle deliberazioni delle società per azioni alle sole ipotesi di impossibilità ed illiceità dell' oggetto, di modo che soltanto il contrasto del contenuto della deliberazione con norme dettate a tutela di interessi generali e dirette ad impedire deviazioni dallo scopo essenziale economico-pratico del rapporto di società determina la nullità della deliberazione. Ricorre, invece, l' ipotesi dell' annullabilità, quando il vizio della deliberazione attiene alla fase procedimentale e alle modalità di formazione della volontà dell' ente societario, cui possono essere interessati solo i soci e gli organi sociali.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1979 numero 906 (09/02/1979)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti