Cass. civile, sez. I del 1979 numero 5876 (13/11/1979)


A seguito dello scioglimento di una società di persone, il socio, che abbia conferito in godimento beni immobili, ha diritto di riprenderli nello stato in cui si trovano, ritenendo le migliorie e le addizioni che siano intervenute con il suo consenso, ma è tenuto ad indennizzare la società per tali migliorie ed addizioni, nella minor somma fra l' importo della spesa ed il valore del loro risultato utile al momento della riconsegna, secondo i criteri dettati dagli artt. 1592 e 1593 cod. civ. in tema di locazioni, atteso che, per effetto di detto conferimento, la società ha acquisito una detenzione dei beni medesimi analoga a quella del conduttore sulla cosa ricevuta in locazione.Il diritto del socio di una società di persone a partecipare alla distribuzione del residuo attivo del patrimonio sociale, in conseguenza dello scioglimento della società stessa, non può essere fatto valere prima del verificarsi di tale scioglimento, il quale, pertanto, segna il dies a quo per il decorso del relativo termine di prescrizione.In tema di scioglimento di società di persone, il diritto del socio a partecipare alla distribuzione del residuo attivo del patrimonio sociale, dopo che siano stati pagati i debiti, restituiti i beni ricevuti in godimento e rimborsati i conferimenti, investe tutte le entità patrimoniali ed i profitti della società stessa, ivi compresi, pertanto, quegli incrementi derivanti da migliorie ed opere di trasformazione di beni sociali.

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