Cass. civile, sez. I del 1979 numero 5755 (08/11/1979)


L' assicurazione contro gli infortuni (che è una forma di assicurazione sulla vita ove sia stipulata per conto altrui resta disciplinata sia dall' art. 1920 cod. civ. che dall' art. 1891 stesso codice: pertanto, qualora il terzo assicurato non abbia espressamente consentito allo stipulante l' esercizio dei diritti derivanti dal contratto, o non glieli abbia trasferiti, questi non può pretendere il pagamento dell' indennizzo in proprio favore neppure nel caso in cui il terzo abbia proposto l' azione risarcitoria direttamente nei confronti dell' autore del danno, poiché tale azione non è incompatibile con la volontà di conseguire dall' assicuratore il pagamento dell' indennizzo, seppure per la parte eccedente il risarcimento ottenuto, e non integra, pertanto l' ipotesi di rifiuto del terzo di profittare del contratto, di cui all' art. 1411, ultimo comma, cod. civ..

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