Cass. civile, sez. I del 1979 numero 3835 (05/07/1979)


L'autonomia patrimoniale delle società di persone, (nella specie di fatto, e costituita di due soli soci), non consente al socio di agire in giudizio, uti singulus, per il risarcimento dei danni subiti dalla società per effetto di abusi o di atti illeciti compiuti da un altro socio: ne consegue che, scioltasi la società, la legittimazione processuale nei giudizi originati da abusi o atti illeciti di un socio spetta, sia dal lato attivo che dal lato passivo, esclusivamente al liquidatore della società.

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