Cass. civile, sez. I del 1979 numero 3553 (26/06/1979)


La convalida cosiddetta tacita, o mediante volontaria esecuzione, di un contratto annullabile, postula, a norma dell'art. 1444 secondo e terzo comma cod. civ., che l'atto convalidante provenga dal soggetto in condizione di concludere validamente detto contratto, il quale abbia la conoscenza effettiva dei motivi di fatto e di diritto della annullabilità. Essa è configurabile con riguardo ad atti di esecuzione inequivocamente incompatibili con la volontà di chiedere l'annullamento, e, pertanto, non può essere ravvisata in un atto con il quale la parte dichiari espressamente di non voler pregiudicare un procedimento in corso, diretto a conseguire detto annullamento.Pertanto, con riguardo ad una convenzione di concessione a società privata dell'esercizio di un pubblico servizio, che sia stata invalidamente stipulata da un comune della regione siciliana nel 1955, in violazione dell'allora vigente obbligo del preventivo parere favorevole del consiglio di prefettura (art. 266 del testo unico per la finanza locale di cui al R.D. 14 settembre 1931 n. 1175), l'indicata convalida richiede la dimostrazione della concreta conoscenza non soltanto del fatto invalidante (mancanza del predetto parere), ma anche degli effetti giuridici di tale fatto, alla stregua sia della documentazione del procedimento amministrativo di formazione del contratto, sia di altri elementi desumibili aliunde, e, inoltre, nel concorso di detta conoscenza, postula un atto di esecuzione - anche parziale - del contratto stesso, compiuto dall'organo competente a deliberare il contratto, preceduto e seguito da autorizzazioni, controlli ed approvazioni ad esso correlative, e, quindi, disposto, o riconosciuto, od approvato con deliberazione del competente consiglio comunale, anche in sede di ratifica di deliberazione d'urgenza della giunta comunale (art. 51 del D.P.R. sic 29 ottobre 1955 n. 6), sottoposta al controllo del comitato provinciale, ove successiva al 15 maggio 1956 (artt 78 e 84 del citato D.P.R. sic n. 6 del 1955), ed infine, con il menzionato parere del consiglio di prefettura e l'approvazione della gpa, se anteriore al 18 settembre 1956, ovvero del predetto comitato provinciale, a decorrere da tale ultima data (D.P.R. 19 luglio 1956 n. 977).

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