Cass. civile, sez. I del 1978 numero 5489 (23/11/1978)


Dopo lo scioglimento di una società per azioni e la sua cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta malgrado la preesistenza di crediti rimasti insoddisfatti, i creditori sociali oltre l'azione prevista nei confronti di soci e del liquidatore dall'art 2456 secondo comma cod. civ., hanno anche l'autonoma e compatibile azione diretta contro la società, in persona del liquidatore, allo scopo di far valere nei confronti della medesima i loro crediti rimasti insoddisfatti, e di far dichiarare la nullità della ripartizione fra i soci dei beni sociali, operata dal liquidatore in violazione della norma imperativa dettata dall'art 2280 primo comma cod civ e sanzionata dall'art 1418 primo comma cod civ.

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