Cass. civile, sez. I del 1978 numero 4567 (12/10/1978)


L' azione del pubblico ministero diretta a far valere l' invalidità del matrimonio contratto, in violazione del divieto sancito dall' art. 86 cod. civ., da chi sia vincolato da un precedente matrimonio, così come l' analoga azione diretta a far valere l' invalidità della trascrizione nei registri dello stato civile del matrimonio canonico contratto da chi sia legato da altro matrimonio valido agli effetti civili, in violazione del divieto stabilito dall' art. 12 n. 1 della legge 27 maggio 1929 n. 847, è azione di nullità, e non di annullabilità, in quanto rivolta ad accertare l' assoluta inidoneità del matrimonio del bigamo a realizzare la funzione di creazione della famiglia legittima, assegnatagli dall' ordinamento. Detta azione, pertanto, è imprescrittibile e può essere esercitata in qualunque tempo, con il solo limite dello scioglimento, per morte od altra causa, del precedente matrimonio.

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