Cass. civile, sez. I del 1978 numero 4521 (11/10/1978)


In tema di società semplice, il diritto di un socio, ancorché con poteri di amministrazione, alle informazioni, alla consultazione di documenti ed al rendiconto, con riguardo ad affari in concreto svolti da altro socio amministratore (art. 2261 cod. civ.), implica la facoltà di ricorrere alla procedura per il rendimento dei conti, prevista dagli artt. 263, e segg. cod. proc. civ.

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