Cass. civile, sez. I del 1978 numero 4194 (19/09/1978)


Il contratto, con cui l'assegnatario aliena l'alloggio, assegnatogli da una cooperativa edilizia fruente del concorso o del contributo dello stato, prima del riscatto e del decorso di dieci anni dalla data di assegnazione o cede il diritto sull'alloggio in mancanza dei presupposti, delle condizioni e dell'approvazione del ministero dei lavori pubblici e prima del decorso del termine anzidetto, è nullo, siccome concluso in violazione delle norme imperative contenute negli artt 111, 230, 231 del T.U. n. 1165 del 1938 e 9 della legge n. 408 del 1949. È, per contro, valido il contratto che, invece del trasferimento attuale del diritto sull'alloggio, abbia per oggetto l'assunzione, da parte dell'assegnatario, dell'obbligo di svolgere le attività necessarie all'acquisto della proprietà di esso, nonché l'obbligo di entrambi i contraenti di concludere il contratto di vendita dopo la verificazione dei presupposti, anche temporali, necessari alla estinzione del divieto d'alienazione. Infatti questo contratto non può considerarsi ne in frode alla legge - poiché con esso non viene indirettamente realizzato lo scopo vietato dalla legge, ossia l'immediato trasferimento della proprietà dell'immobile - ne illecito, in quanto non contrastante con alcuna norma imperativa.

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