Cass. civile, sez. I del 1978 numero 2987 (16/06/1978)


Poiché, da una parte, la successione ereditaria esclude, salvo espresse clausole contrarie del patto sociale o di altra convenzione con gli eredi, che gli stessi subentrino nella posizione di socio del de cuius e, dall'altra, la morte del socio determina automaticamente lo scioglimento del rapporto sociale al momento del verificarsi dell'evento indipendentemente da ogni cognizione o conoscibilità del fatto da parte dei terzi, deriva che i predetti eredi, non avendo la qualità di soci, non assumono la responsabilità e gli oneri relativi al rapporto sociale al quale sono rimasti estranei e, non potendo avere diretta conoscenza delle attività della società posteriore alla morte del de cuius, non può loro addebitarsi di non avere notificato ai terzi un evento anteriore all'obbligazione assunta dalla società, a mezzo dei soci superstiti, verso costoro.

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