Cass. civile, sez. I del 1978 numero 2365 (15/05/1978)


La norma imperativa dell' art. 2355 cod. civ., nello stabilire che l' atto costitutivo della società può sottoporre a particolari condizioni l' alienazione delle azioni nominative, sancisce implicitamente il divieto di introdurre clausole che escludano incondizionatamente l'alienazione, sia all' atto della costituzione della società, sia successivamente, attraverso una modifica dell' atto costitutivo, ancorchè approvata da tutti i soci. Deve perciò ritenersi nulla, insieme con la relativa deliberazione dell' assemblea, la clausola dello statuto sociale risultante da una modificazione dell' atto costitutivo, la quale, senza disporre il divieto assoluto di trasferimento delle azioni, lo permetta "previo consenso del consiglio di amministrazione", in quanto le particolari condizioni alle quali la legge consente di subordinare l' alienazione delle azioni devono concretarsi in specifiche situazioni oggettive e non possono, pertanto, essere rimesse al giudizio discrezionale degli organi societari, assumendo, così, carattere di mera arbitrarietà e ponendo in essere, in concreto, un' effettiva esclusione del potere di alienazione. Qualora l' atto costitutivo di una società stabilisca, a norma dello art. 2355 cod. civ., che il consiglio di amministrazione possa rifiutare il gradimento all' acquirente di azioni nominative, indicando, nel contempo, altra persona gradita disposta all' acquisto delle azioni, deve ritenersi inefficace nel suo complesso la delibera con la quale venga rifiutato puramente è semplicemente il placet, senza la contestuale designazione di altro acquirente in luogo di quello non gradito, ne tale delibera può rimanere operante solo per la parte che nega il gradimento all' acquirente, il quale, perciò, ha interesse a far valere la predetta inefficacia per rimuovere l' impedimento al suo acquisto e ottenere l' annotazione delle azioni nei libri sociali.

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