Cass. civile, sez. I del 1977 numero 920 (07/03/1977)


Nei confronti del chiamato all'eredità, che non abbia accettato e che non sia in possesso di beni ereditari, il creditore del de cuius non può agire per il riconoscimento ed il soddisfacimento delle proprie pretese, ancorché evochi il chiamato medesimo in qualità non di erede, ma di rappresentante dell'eredità. Infatti, la legittimazione passiva in rappresentanza dell'eredità è prevista esclusivamente con riguardo al chiamato che sia in possesso dei beni ereditari (art. 486 cod. civ.), mentre, nella diversa ipotesi del chiamato non possessore, l'indicata rappresentanza spetta al curatore dell'eredità, nominato su istanza degli interessati, a norma dell'art. 528 Cod. civ..

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