Cass. civile, sez. I del 1977 numero 3534 (05/08/1977)


Dall' obbligazione alternativa, nella quale due o più prestazioni vengono poste su una posizione di reciproca parità, rimanendo rimessa alla volontà del debitore o del creditore la scelta di una di esse, va distinta l' obbligazione con facoltà alternativa, nella quale è prevista un' unica prestazione principale, e solo in via subordinata e su richiesta di una delle parti, una o più prestazioni diverse, con effetti ugualmente liberatori. Pertanto, per il caso di scelta affidata al creditore, mentre nella obbligazione alternativa il debitore non ha alcuna possibilita di adempiere, fino a che il creditore non abbia indicato una delle prestazioni, nell' obbligazione con facoltà alternativa il debitore medesimo può e deve eseguire la prestazione principale, in difetto di diversa scelta del creditore.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1977 numero 3534 (05/08/1977)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti