Cass. civile, sez. I del 1977 numero 3421 (02/08/1977)


La cessione di credito può essere stipulata a scopo di garanzia o anche per realizzare effetti minori di quello tipico del trasferimento della titolarità del credito ceduto dal cedente al cessionario, come l' attribuzione a quest' ultimo della mera legittimazione a riscuotere il credito stesso, sia pure anche nel proprio interesse. In ogni caso, l' effetto reale tipico di trasferire il credito al cessionario (o quello minore di attribuirgli la legittimazione a riscuotere) si realizza contestualmente alla conclusione del negozio di cessione, anche se si tratti di cessione non pro soluto ma pro solvendo, la quale ultima importa soltanto che, a differenza dell' altra, il rischio dell' insolvenza del debitore ceduto non si trasferisce al cessionario. Tuttavia l' effetto traslativo immediato è escluso quando la cessione abbia ad oggetto crediti futuri. In tal caso, l' effetto reale - cioè il trasferimento del credito che il negozio, in conformità alla sua caratteristica funzione, tende a realizzare - si verifica solo se e quando il credito ceduto verra ad esistenza.

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