Cass. civile, sez. I del 1977 numero 1214 (29/03/1977)


La clausola con la quale il titolare di un esercizio commerciale, ricevendo in uso gratuito un contenitore di merci (nella specie, frigorifero per gelati), si impegni non solo ad utilizzare detto contenitore per la rivendita delle merci del concedente, ma anche a non vendere prodotti diversi nel proprio esercizio, configura, per questa seconda parte, un patto limitativo della libertà contrattuale nei rapporti coi terzi. Tale patto, pertanto, ove contenuto in condizioni generali di contratto predisposte dall' altro contraente, è efficace solo se oggetto di specifica approvazione per iscritto, ai sensi dell' art. 1341 secondo comma cod. civ..

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