Cass. civile, sez. I del 1976 numero 854 (11/03/1976)


La confessione postula l' animus confitendi, cioè la volontà di riconoscere fatti sfavorevoli al confitente e favorevoli alla controparte. Una volontà siffatta può essere manifestata efficacemente solo da chi abbia il potere di disporre del diritto controverso. Tale potere non spetta al difensore, in difetto di un particolare mandato che si aggiunga, in ipotesi, alla procura ad lites. in particolare, quanto alla confessione che si pretenda contenuta nella comparsa di risposta, va tenuto presente che questa è atto del difensore, e la confessione predetta può essere riferita alla parte solo se l' atto sia firmato anche da quest' ultima.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1976 numero 854 (11/03/1976)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti