Cass. civile, sez. I del 1976 numero 851 (11/03/1976)


Il capoverso dell' art. 139 cod. proc. civ. dispone che la notificazione possa eseguirsi nelle mani di persona della famiglia, o addetta alla casa, all' ufficio o all' azienda del destinatario, nella presunzione che tali persone, legate al destinatario da rapporto di fiducia, si prendano cura di portare l' atto a conoscenza di lui. Ma la presunzione non opera - e la notificazione deve perciò ritenersi nulla e inidonea a raggiungere il suo scopo - qualora una delle persone suddette si trovi non già in rapporto di fiducia ma in conflitto, giuridicamente qualificato, d' interessi col destinatario, si che debba presumersi che essa voglia impedire al destinatario stesso la conoscenza dell' atto. (Nella specie, trattavasi di notificazione dell' atto introduttivo di un giudizio di separazione personale promosso dalla moglie, eseguita nel domicilio coniugale nelle mani della stessa moglie).

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