Cass. civile, sez. I del 1976 numero 354 (03/02/1976)


Nella società di persone, la facoltà di escludere il socio interdetto, prevista dall'art. 2286 primo comma cod. civ., sussiste fintantoché perduri lo stato di interdizione, e, quindi, a prescindere dal tempo trascorso dalla pronuncia dell'interdizione medesima. (Nella specie, enunciando il principio di cui sopra, la suprema corte ha ritenuto correttamente escluso dai giudici del merito il verificarsi di prescrizione estintiva della suddetta facoltà, per il decorso di oltre dieci anni dalla data di dichiarazione della interdizione).

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