Cass. civile, sez. I del 1976 numero 2525 (07/07/1976)


L' espromissione è un contratto fra il creditore ed il terzo, che assume spontaneamente il debito altrui, nel quale non vengono in considerazione i rapporti interni fra debitore ed espromittente e nel quale non sono giuridicamente rilevanti i motivi che hanno determinato l' intervento del terzo, mentre la causa è costituita appunto dalla assunzione del debito altrui mediante un' attività del tutto svincolata dai rapporti eventualmente esistenti fra terzo e debitore. Non si richiede l' assoluta estraneità del debitore rispetto all' agire del terzo, ma è essenziale che il terzo, presentandosi al creditore, non giustifichi il suo intervento con un preesistente accordo con il debitore (mentre non rileva che tale accordo vi sia stato). L' espromissione si distingue, pertanto, dall' accollo, che è un contratto fra il terzo che si impegna a pagare il debito ed il debitore, nonché dalla delegazione per mancanza di ogni iniziativa del debitore originario. Essa, importando soltanto la sostituzione del debitore, presuppone che la nuova obbligazione sia identica in tutti i restanti elementi a quella sorta in base all' originario rapporto (nei limiti emergenti a contrario dall' art. 1231 cod. civ.).

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