Cass. civile, sez. I del 1975 numero 948 (13/03/1975)


Ai fini della norma di cui all'art. 1712 cod. civ. - il quale stabilisce che il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto comunicazione dell'esecuzione del mandato, implica approvazione del comportamento del mandatario - non è necessario che il mandante abbia avuto un'effettiva e personale conoscenza di detta comunicazione,ma è, invece, sufficiente a norma dell'art. 1335 cod. civ. che quest'ultima sia pervenuta o al consueto indirizzo del mandante, ovvero in un altro luogo di recapito, contrattualmente designato dalle parti. Ove ciò si sia verificato, sussiste una presunzione di conoscenza della suindicata comunicazione da parte dello stesso mandante, salvo che costui dimostri di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

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