Cass. civile, sez. I del 1975 numero 879 (10/03/1975)


In tema di società personale, anche composta da due soci a quote uguali, entrambi investiti, in ragione della loro qualità di soci ed in conformità del disposto dell'art. 2257 cod. civ., del potere di amministrazione, può l'uno di essi chiedere la revoca giudiziale dell'altro dalla facoltà di amministrare, a norma dell'art. 2259, comma terzo cod. civ.. Il diritto al rendiconto previsto dall'art. 2261 cod. civ. non spetta al socio investito della facoltà di amministratore, ancorché egli assuma di essersi di fatto estraniato dall'amministrazione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1975 numero 879 (10/03/1975)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti