Cass. civile, sez. I del 1975 numero 315 (27/01/1975)


Perché la consegna delle cose al vettore consegua l'effetto liberatorio, deve essere eseguita non solo secondo le modalità stabilite in contratto, ma anche con quelle altre imposte da esigenze di comune diligenza e prudenza.Tali esigenze, ove si tratti di obbligazione inerente all'esercizio di un'attività professionale (nella specie, di spedizioniere), vanno valutate con riferimento alla natura dell'attività esercitata, ai sensi dell'art. 1176 cod. civ..

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