Cass. civile, sez. I del 1975 numero 2129 (27/05/1975)


L'art. 700 cod. proc. civ., se può consentire l'emanazione di provvedimenti cautelari atipici intesi a far cessare temporaneamente o a contenere il pregiudizio che deriva a terzi da una pubblicazione a stampa, non può, tuttavia, costituire la fonte del potere di concedere un provvedimento di sequestro della stampa vietato da altra norma dell'ordinamento giuridico e, in particolare, dall'art. 21 Cost., che lo consente solo con l'osservanza di limiti rigorosi. Pertanto il giudice, nel disporre la cessazione dell'abuso dell'immagine altrui a norma dell'art. 10 cod. civ., può ordinare con provvedimento d'urgenza il sequestro del materiale lesivo solo quando si tratti di materiale che, pur essendo destinato alla pubblicazione, non sia stato ancora stampato, poiché, diversamente, il provvedimento cautelare inciderebbe su una riproduzione a stampa che costituisce già una manifestazione attuale e concreta dell'esercizio del diritto di libertà tutelato dall'art. 21 Cost..

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