Cass. civile, sez. I del 1975 numero 1991 (20/05/1975)


L'esclusione di diritto del socio che sia dichiarato fallito, prevista dall'art. 2288 cod. civ., tende a preservare la società in bonis dagli effetti dell'insolvenza personale del socio e non opera, quindi, nell'ipotesi in cui il fallimento del socio sia effetto di quello della società, in forza della responsabilità illimitata del primo per le obbligazioni della seconda.

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