Cass. civile, sez. I del 1974 numero 2076 (12/07/1974)


L'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, per assurgere a causa legittima di scioglimento della società, deve rivestire carattere di assolutezza e definitività, tali cioè da rendere frustranea la permanenza del vincolo associativo. L'accertamento in concreto di tali caratteri si risolve in un giudizio di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito, è insindacabile in cassazione se congruamente motivato.

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