Cass. civile, sez. I del 1968 numero 3871 (03/12/1968)


La società regolarmente sciolta continua a sopravvivere, come soggetto collettivo, pur dopo la messa in liquidazione, all'unico scopo di liquidare i risultati della cessata attività sociale. Pertanto, allorché i soci liquidatori, invece di eseguire attività di liquidazione, compiano nuove operazioni, queste fanno capo unicamente e personalmente ai soci liquidatori medesimi e non sono riferibili alla società.

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