Cass. civile, sez. I del 1968 numero 1846 (11/06/1968)


I poteri degli amministratori della società anonima, come del resto quelli della società in nome collettivo e della società semplice (artt. 2384,2298,2266 cod. civ.), sono stabiliti dalla legge con riferimento generico agli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni risultanti dall'atto costitutivo, o dallo statuto. La sfera di attribuzione dei detti poteri non è stabilita in base alla distinzione tra atti di ordinaria amministrazione e atti che tale amministrazione eccedono, dato che tale distinzione attiene all'attività degli organi che rappresentano o assistono soggetti privi di capacità di agire o con ridotta capacità e non trova applicazione nei casi di rappresentanza organica della persona giuridica. Ciò comporta l'impossibilità per la società di respingere gli effetti dell'atto dell'amministratore, compiuto nell'esercizio del potere a lui attribuito ogni volta che l'atto (anche se, per essere rischioso e azzardato, ad altri effetti possa essere qualificato eccedente l'ordinaria amministrazione) sia esteriormente riconoscibile come rivolto a realizzare, senza deviazione o esorbitanza dal fine, gli scopi economici della società.

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