Cass. civile, sez. I del 1967 numero 1429 (17/06/1967)


Soltanto allo stato e non anche ai privati contraenti spetta la facoltà di far valere la nullità di pieno diritto delle alienazioni di cui all'art. 61 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 per la tutela delle cose di interesse artistico e storico, effettuate senza la previa denunzia al competente ministero per l'esercizio del diritto di prelazione.

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