Cass. civile, sez. I del 1966 numero 1116 (04/05/1966)


Nessun rapporto organico intercorre tra società di persone ed amministratore, che, quale mandatario dei soci e, a norma dell'art. 1713 cod. civ., tenuto in proprio a rendere il conto al socio mandante e a rimettergli quanto abbia ricevuto in dipendenza del mandato conferitogli e la sua parte di utili dopo l'approvazione del rendiconto. Legittimamente quindi l'amministratore è chiamato in giudizio di rendiconto in proprio e non quale amministratore delle società.

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