Cass. civile, sez. I del 1958 numero 131 (22/01/1958)


Una società, per il solo fatto dell'acquisto della personalità giuridica, non diviene automaticamente, senza una vera e propria ratifica, titolare delle situazioni giuridiche, attive e passive, dipendenti dagli atti che gli amministratori, agendo nel nome della società in formazione, abbiano posto in essere nel tempo anteriore all'iscrizione della società stessa nel registro delle imprese.Il rapporto di dipendenza e di accessorietà tra obbligazione principale ed obbligazione fidejussoria o di garanzia non ha rilevanza e non produce alcun effetto quando l'obbligazione garantita subisce una vicenda che la rende più onerosa e quando il debitore compia atti che, pur rientrando nella propria autonomia, modifichino in senso meno favorevole per il fidejussore la situazione originaria del rapporto garantito.Pertanto, il fidejussore ha un diritto proprio ad opporre, anche di fronte al rapporto che ha formato oggetto di giudicato fra debitore e creditore, tutte le cauzione riguardanti l'obbligazione garantita.

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