Cass. civile, sez. I del 1953 numero 2171 (08/07/1953)


La disposizione dell'art. 2289 cod. civ., la quale dispone che nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a 1 socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto a una somma di denaro che rappresenti il valore della quota, non mira ad escludere il diritto del socio recedente alla restituzione del bene di cui ha conferito in società soltanto il godimento e l'uso, ma tende unicamente a porre il principio gnerale che la determinazione della quota spettante al socio uscente sull'attivo sociale non va fatta in natura.

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