Cass. civile, sez. I del 1953 numero 2137 (06/07/1953)


La sanatoria ipotizzata nell' ult. comma dell' art. 2377 cod.civ. non può identificarsi con una vera e propria convalida, che dovrebbe, per essere tale, promanare da tutti i soggetti legittimati all' azione di annullamento, ma si concreta in una ratifica-rinnovazione attraverso lo stesso organo societario che emise la deliberazione impugnata, e può trovare applicazione anche nel caso di deliberazioni radicalmente nulle o concettualmente inesistenti. Poichè una nuova deliberazione nulla o annullabile manca all' effetto di impedire l' annullamento della deliberazione impugnata, il giudice investito del giudizio d' impugnazione di una delibera assembleare dovrà, ai limitati fini della ratifica-rinnovazione, accertare se la deliberazione ratificante sia immune da vizi, anche se contro di essa non sia stata proposta autonoma impugnativa. Nelle cooperative di lavoro la cessazione del rapporto di lavoro non importa l' automatica perdita della qualità di socio, qualora non esistano apposite norme statutarie dirette a condizionare l' ammissione e la perdita della qualità di socio alle effettive prestazioni di lavoro in seno alla cooperativa; se a norma del r.d. 12 febbraio 1911 n. 278, che approva il regolamento relativo alla concessioni di appalti a società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici, i soci delle cooperative di produzione e lavoro devono essere operai, e tale condizione deve risultare dall' atto costitutivo o dallo statuto e se, l' art. 23 del d.l. 14 dicembre 1947 n. 1577 con il quale furono dettati provvedimenti per la cooperazione precisa che i soci della cooperativa di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l' arte od il mestiere corrispondente alla specialità della cooperativa di cui fanno parte o affini, la indicata situazione dei soci non costituisce condizione necessaria ed indispensabile per la giuridica esistenza di una cooperativa di produzione e lavoro ma è richiesta unicamente per ottenere la iscrizione nei registri prefettizi delle cooperative ammissibili agli appalti di cui alle leggi n. 178 del 1904 e n. 126 del 1906, e per godere dei particolari benefici, specie di ordine fiscale, accordati a dette cooperative, nè le predette norme di legge possono sovrapporsi, per forza propria a quelle statutarie, sostituendole ed integrandole. Se le azioni delle cooperative non possono, tanto sotto il profilo strutturale che funzionale, parificarsi a quelle delle società azionarie, non vi ha dubbio però che le stesse, da riguardarsi come un certificato di quota, assolvano, se emesse, ad una funzione documentatrice non dissimile da quella delle azioni vere e proprie, destinate quale documento probatorio della qualità di socio, a facilitare il modo di far valere il diritto documentato. Quando l' ente societario modifica il modello delle proprie azioni, o ne opera la sostituzione il che, nel caso di società azionarie può essere determinato da cause o fattori i più svariati (raggruppamento di azioni, esaurimento delle cedole aderenti al titolo per la riscossione dei dividendi sociali, ecc.) non ne deriva per coloro che siano rimasti in possesso dei titoli vecchio modello l' automatica perdita della qualità di socio, poichè le azioni di tipo preesistente conservano la forza testificatrice e la funzione strumentale che inerisce ad ogni azione, fino a quando il socio non sia provveduto, o non sia stato messo in condizioni di provvedersi di un nuovo certificato in sostituzione di quello di vecchio modello.La sanatoria ipotizzata nell' ult. comma dell' art. 2377 c.c. non può identificarsi con una vera e propria convalida, che dovrebbe, per essere tale, promanare da tutti i soggetti legittimati all' azione di annullamento, ma si concreta in una ratifica-rinnovazione attraverso lo stesso organo societario che emise la deliberazione impugnata, e può trovare applicazione anche nel caso di deliberazioni radicalmente nulle o concettualmente inesistenti. poichè una nuova deliberazione nulla o annullabile manca all' effetto di impedire l' annullamento della deliberazione impugnata, il giudice investito del giudizio di impugnazione di una delibera assembleare dovrà, ai limitati fini della ratifica-rinnovazione, accertare se la deliberazione ratificante sia immune da vizi, anche se contro di essa non sia stata proposta autonoma impugnativa. Nelle cooperative di lavoro la cessazione del rapporto di lavoro non importa l' automatica perdita della qualità di socio, qualora non esistano apposite norme statutarie dirette a condizionare l' ammissione e la perdita della qualità di socio alle effettive prestazioni di lavoro in seno alla cooperativa; se, a norma del r.d. 12 febbraio 1911 n. 278, che approva il regolamento relativo alla concessione di appalti a società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici i soci delle cooperative di produzione e lavoro devono essere operai, e tale condizione deve risultare dall' atto costitutivo o dallo statuto, e se, l' art. 23 dl 14 dicembre 1947 n. 1577, con il quale furono dettati i provvedimenti per la cooperazione,precisa che i soci della cooperativa di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l' arte od il mestiere corrispondente alla specialita della cooperativa di cui fanno parte o affini, la indicata situazione dei soci non costituisce condizione necessaria ed indispensabile per la giuridica esistenza di una cooperativa di produzione e lavoro, ma e richiesta unicamente per ottenere la iscrizione nei registri prefettizi delle cooperative ammissibili agli appalti di cui alle leggi n. 178 del 1904 e n. 126 del 1906, e per godere dei particolari benefici, specie in ordine fiscale, accordati a dette cooperative, ne le predette norme di legge possono sovrapporsi, per forza propria, a quelle statutarie, sostituendole ed integrandole. Se le azioni delle cooperative non possono, tanto sotto il profilo strutturale che funzionale, parificarsi a quelle delle società azionarie, non vi ha dubbio pero che le stesse, da riguardarsi come un certificato di quota, assolvano, se emesse, ad una funzione documentatrice non dissimile da quella delle azioni vere e proprie, destinate, quale documento probatorio della qualità di socio, a facilitare il modo di far valere il diritto documentato. Quando l' ente societario modifica il modello delle proprie azioni, o ne opera la sostituzione, il che nel caso di società azionarie può essere determinato da cause o fattori i più svariati (raggruppamento di azioni, esaurimento delle cedole aderenti al titolo per la riscossione dei dividendi sociali, ecc.) non ne deriva per coloro che siano rimasti in possesso dei titoli vecchio modello l' automatica perdita della qualità di socio, poichè le azioni di tipo preesistente conservano la forza testificatrice e la funzione strumentale che inerisce ad ogni azione, fino a quando il socio non sia provveduto, e non sia stato messo in condizioni di provvedersi di un nuovo certificato in sostituzione di quello di vecchio modello.

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