Cass. civile, sez. VI-V del 2015 numero 14847 (15/07/2015)



La limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l'erario. Quest'ultimo, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede (anche nel caso in cui questi abbia rilasciato i beni ereditari in favore dei creditori), non può liquidare od esigere nei confronti dell'erede l'imposta ipotecaria, catastale o di successione sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede.

L'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario è tenuto a corrispondere il tributo, ma in misura non superiore al valore dei beni a lui pervenuti, ai fini di poter provvedere alla concreta quantificazione del debito tributario incombente sul singolo erede è imprescindibile la previa definizione dell'inventario. Solo dopo il completamento della procedura di formazione dell'inventario, con la definitività correlabile alla mancata opposizione, può procedersi alla liquidazione ed alla tassazione, potendosi appunto quantificare l'imponibile. Dunque, l’ esecuzione coattiva della astratta liquidazione del tributo, coerente con l'ammontare dell'asse ante-inventario, doveva intendersi sottoposta alla condizione - correttamente qualificabile come condicio iuris - della conclusione della procedura di accettazione dell'eredità con benefìcio d'inventario, sempre che questa fosse stata tempestivamente e ritualmente espletata.

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