Cass. civile, sez. VI-T del 2015 numero 3737 (24/02/2015)



La causa del negozio di costituzione del trust sta nella conformazione funzionalmente orientata della proprietà, in quanto il regolamento negoziale con il quale si istituisce il trust è perfetto ed efficace con la fissazione del suddetto vincolo di destinazione, che conforma i diritti, i poteri, le facoltà e gli obblighi del trustee, all'attuazione di esso programmaticamente preordinati, perché in tale fissazione il regolamento trova la propria ragion d'essere, ossia la propria causa.

L'imposta sulle successioni e donazioni di cui al 47^ comma dell'art. 2 del Dl. n. 262/2006, convertito dalla l. n. 286/2006 è istituita non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione, come, invece, accade per le successioni e donazioni, in relazione alle quali è espressamente evocato il nesso causale: l'imposta è istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione dei vincoli.

Va applicata l'imposta sulle successioni e donazioni, nella peculiare accezione concernente la costituzione di un vincolo di destinazione, assunta come autonomo presupposto impositivo, sull'attribuzione di danaro, conferito in trust e destinato ad essere investito beneficio di terzi.

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