Cass. civile, sez. VI-T del 2013 numero 27484 (09/12/2013)




Deve applicarsi anche alla fattispecie del terreno che sorge in aree soggette a piani particolareggiati rivenduto prima del quinquennio senza utilizzo a fini edificatori il principio secondo cui in tema di decadenza dalle agevolazioni "prima casa" di cui all'art. 1, comma VI, legge n. 168/1982 (e di altre analoghe previsioni legislative), per fatti sopravvenuti, non trovano applicazione gli artt. 18 d.P.R. n. 634/1972 e 19 d.P.R. n. 131/1986 che stabiliscono l'obbligo, per i contraenti o per i loro aventi causa, di denunciare all'Ufficio (entro venti giorni) il verificarsi di eventi che danno luogo ad ulteriore liquidazione d'imposta. Ne consegue che anche in caso di mancata utilizzazione del bene, inizialmente utilizzabile, il contribuente non ha l'obbligo di denunciare i fatti causativi della sopravvenuta sua decadenza dai benefici fiscali e la decadenza triennale dell'azione della finanza non decorre, dalla tempestiva presentazione di tale denuncia (o, addirittura, nell'ipotesi dell'omessa o della tardiva presentazione della denuncia, nel termine di cinque anni, dalla data in cui la stessa si sarebbe dovuta presentare), ma dal giorno in cui il proposito del contribuente sia rimasto ineseguito o sia divenuto ineseguibile.

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