Cass. civile, sez. VI-I del 2015 numero 2530 (10/02/2015)




L'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito e, come tale, soggetto ad azione revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 2901, comma I, n. 1, c.c., ossia a condizione che sussista la mera conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori: ne consegue che è legittima e deve trovare ingresso l'azione revocatoria promossa dalla banca contro l'atto di costituzione del fondo patrimoniale compiuto sull'unico immobile di proprietà dal titolare di quattro conti correnti tutti con saldi debitori cospicui, dovendosi ritenere certo che in tal modo le ragioni creditorie dell'istituto avrebbero trovato maggiori difficoltà di soddisfacimento.

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. VI-I del 2015 numero 2530 (10/02/2015)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti