Cass. civile, sez. V del 2016 numero 13346 (28/06/2016)




Il mancato rilascio dell’immobile da parte del conduttore, nonostante la tempestiva disdetta, non può essere addotto come causa di forza maggiore del mancato trasferimento della residenza: il beneficio fiscale sulla prima casa non può, pertanto, essere concesso a chi ne faccia richiesta.

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