Cass. civile, sez. V del 2016 numero 13235 (27/06/2016)




In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 472/ 1997, che ha esteso il principio del favor rei anche nel settore tributario, sancendone l'applicazione retroattiva, le più favorevoli norme sanzionatorie sopravvenute debbono essere applicate anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità, all'unica condizione che il provvedimento sanzionatorio non sia divenuto definitivo. Ne consegue che ove sia ancora in contestazione l' an della violazione tributaria, sussiste ancora controversia sulla debenza delle sanzioni per cui si impone l'applicazione del più favorevole regime sanzionatorio sopravvenuto.

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