Cass. civile, sez. V del 2015 numero 25478 (18/12/2015)



L'atto di costituzione di un fondo patrimoniale (art. 167 c.c.) non è un atto traslativo a titolo oneroso, né ha come oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, né, infine, è un atto avente natura meramente ricognitiva, bensì una convenzione istitutiva di un nuovo regime giuridico, costitutivo di beni in un patrimonio avente un vincolo di destinazione a carattere reale, in quanto teso a vincolare l'utilizzazione dei beni e dei frutti solo per assicurare il soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Sicché, quanto all’ l'imposta di registro, il regime di tassazione di tale atto si è affermato non essere quello dell’imposta proporzionale, di cui agli artt. 1 (atti traslativi a titolo oneroso), 9 (atti diversi, aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale) o 3 (atti di natura dichiarativa) della tariffa, ma quello della categoria residuale disciplinata dall'art. 11 della tariffa stessa (D.p.r. n. 131/86). Con conseguente applicabilità dell'imposta nella misura fissa ivi indicata.

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