Cass. civile, sez. V del 2015 numero 1972 (04/02/2015)



La normativa in materia di imposta sulle successioni e donazioni stabilisce che la base imponibile relativamente alle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell'attivo ereditario è determinata assumendo per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotati in borsa, né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla società al netto delle passività. Occorre, quindi, verificare se il patrimonio netto della società risulti dalla redazione dell'ultimo bilancio approvato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, poiché il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio approvato è vincolante per la parte e per l'Amministrazione finanziaria, cui è preclusa un'autonoma valutazione del valore complessivo dei beni e dei diritti della società al netto delle passività, potendo essa procedere solo all'eventuale attualizzazione delle poste attive e passive ritenute infedelmente rappresentative del patrimonio netto attuale dell'ente, a causa di possibili mutamenti intervenuti tra la data di approvazione del bilancio e la morte del socio. Quando sussiste, dunque, un bilancio approvato, e il valore del patrimonio netto risultante da quest'ultimo che deve costituire il parametro di riferimento per la determinazione dell'imposta, fatto salvo il correttivo sopra accennato correlabile all'attualizzazione delle poste attive e passive espresse nel medesimo bilancio.

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