Cass. civile, sez. V del 2015 numero 19611 (01/10/2015)



Il processo tributario iniziato in relazione alle imposte sui redditi nei confronti di una società, una volta che questa si sia estinta per cancellazione dal registro delle imprese non può proseguire nel giudizio di cassazione ad opera o nei confronti degli ex soci. Questi, invero, rispondono del pagamento di tali imposte, ai sensi dell'art. 36, comma III, D.P.R. n. 602/1973, solo se abbiano ricevuto beni sociali dagli amministratori nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione o dai liquidatori durante il tempo della liquidazione e nei limiti del valore di detti beni. Tuttavia, poiché la necessità di accertare tali circostanze comporta un ampliamento del thema decidendum e del thema probandum rispetto alla materia in discussione nei precedenti gradi di giudizio, il principio della ragionevole durata del processo consente di evitare l'adozione di una pronuncia cassatoria, decidendo nel merito, nonché il ritorno della controversia avanti al giudice a quo qualora (come nel caso concreto) questo sarebbe chiamato a dare corso ad un inutile adempimento processuale, integrando prima il contraddittorio e respingendo poi la pretesa nel merito.

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