Cass. civile, sez. V del 2015 numero 10586 (22/05/2015)



In materia di benefici connessi alla riduzione dell'imposta per la registrazione del contratto di vendita di un immobile da adibire a prima casa, il contribuente che non adempia all'obbligo di trasferimento della residenza entro i dodici mesi previsti dalla legge, ha l'onere di provare l'inevitabilità e l'imprevedibilità dell'evento causativo dell'impedimento oltre che la non imputabilità a se stesso dell'origine causale del fatto impeditivo. Dovendo tuttavia la circostanza superare un termine fissato dalla legge, l’onere probatorio del contribuente è alquanto stringente, dovendo egli allegare la sussistenza del fatto impeditivo e comprovarne la consistenza, con riguardo ai consueti canoni attraverso i quali la giurisprudenza individua, in termini generali, i requisiti indefettibili dell’istituto della forza maggiore. In particolare, l’interessato deve provare - quantomeno in via sintomatica e presuntiva – l’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento, oltre che della non imputabilità, nel senso dell’insussistenza di ragioni di addebito, doloso o colposo, dell’origine causale del fatto impeditivo a se stesso. E, perché si possa parlare di forza maggiore, occorre che ci si trovi di fronte ad un avvenimento di gravità estrema, assolutamente fuori da ogni possibile previsione in quanto del tutto eccezionale ed inevitabile, che non dipenda in alcun modo da avvenimenti dipesi per qualsiasi motivo dal comportamento della parte interessata. Né possono bastare le avvenute rimostranze nei confronti del venditore, specie se si considera che già al momento dell'acquisto il fabbricato era in fase di ristrutturazione e che vie era un progetto di variante che prevedeva diverse modifiche sostanziali.
Non si può ritenere integrato il requisito dell'imprevedibilità dell'evento, ferma restando l'azionabilità di eventuali pretese risarcitorie nei confronti del terzo ritenuto responsabile del ritardato trasferimento della residenza nell'immobile.

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