Cass. civile, sez. V del 2014 numero 17294 (30/07/2014)




Non è possibile fruire dell’agevolazione prevista per l’acquisto della prima casa, previa rinunzia a un precedente analogo beneficio, conseguito in virtù della medesima disciplina, in conseguenza del divieto di reiterazione interna derivante dal carattere negoziale, non revocabile per definizione, della precedente dichiarazione di voler usufruire del beneficio.

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