Cass. civile, sez. V del 2011 numero 8824 (07/03/2011)




Nell’ambito della partecipazione a un forum nella rete Internet, laddove il messaggio introdotto dall’utente si riveli offensivo della reputazione altrui, l’autore delle frasi ritenute ingiuriose che agisce sotto pseudonimo (c.d. nickname) non può ragionevolmente disconoscere la propria individuazione dal momento che «il numero identificativo sulla rete Internet mondiale è assegnato in via esclusiva a un determinato computer connesso», mentre l’eventuale intromissione da parte di un altro utente scorretto avrebbe richiesto la conoscenza di troppi dettagli su tempi e modalità oltre che un bagaglio di notevoli cognizioni tecniche per un’adeguata realizzazione.

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