Cass. civile, sez. V del 2011 numero 22863 (03/11/2011)



Infatti, in tema di società di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo», solo nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 d.lg. 17 gennaio 2003 n. 6, che, modificando l'art. 2495 (cosiddetta riforma del diritto societario) ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione. Infatti, a questa disposizione non può attribuirsi natura interpretativa della disciplina previgente, in mancanza di un'espressa previsione di legge, con la conseguenza che, non avendo essa efficacia retroattiva e dovendo tutelarsi l'affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all'epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 1° gennaio 2004 l'estinzione opera solo a partire dalla predetta data.

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